I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti
periodo gennaio - dicembre 2014
-10.38
ANNO 2015
1^ TRIM. - 1.72
2^ TRIM. -16.23
3^ TRIM. - 11.55
4^ TRIM. -15.56
INDICE DELL'ANNO 2015 - 12.99
Anno 2016
1^ trim. 11.75 (causa non funzionalità firme digitali Ds e DSGA)
2^ trim. -4.90
3^ trim. 3.72
4^trim. -21.57
INDICE DELL'ANNO 2016 -5.24
Anno 2017
1^ trimestre -20,68
2^ trimestre -12,79
3^ trimestre - 9.86
4^ trimestre - 10.30
INDICE DELL'ANNO 2017 -12.10
Anno 2018
indice 1 ^ trimestre 12.74
indice 2^ trimestre - 7.18
indice 3^trimestre - 9,38
indice 4^trimestre 10,90
INDICE DELL'ANNO 2018 -1.54
Anno 2019
indice 1^trimestre 23.89
indice 2^trimestre - 9,43
indice 3^trimestre -17,31
Indice 4^trimestre 2.41
INDICE DELL'ANNO 2019 -9.0
Anno 2020
Indice 1^ trimestre - 10.47
Indice 2^ trimestre - 19.19
Indice 3^ trimestre - 9.43
Indice 4^ trimestre - 19,34
INDICE DELL'ANNO 2020 - 18,37
Anno 2021
Indice 1^ trimestre - 20,07
Indice 2^ trimestre - 31,14
Indice 3^ trimestre - 2,35
Indice 4^ trimestre - 27,83
INDICE DELL'ANNO 2021 - 20,10
Anno 2022
Indice 1^ trimestre -25,51
Indice 2^ trimestre - 16,84
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.