Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33

Art. 32 c. 2, lett. b
 

 

Art. 33

 

I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.

Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti

periodo gennaio - dicembre 2014

-10.38 

ANNO 2015

1^ TRIM.    - 1.72

2^ TRIM.   -16.23

3^ TRIM.  - 11.55

4^ TRIM.   -15.56

INDICE DELL'ANNO 2015  - 12.99

Anno 2016

1^ trim. 11.75 (causa non funzionalità firme digitali Ds e DSGA)

2^ trim. -4.90

3^ trim. 3.72

4^trim. -21.57

INDICE DELL'ANNO 2016     -5.24

Anno 2017

1^ trimestre     -20,68

2^ trimestre     -12,79

3^ trimestre      - 9.86

4^ trimestre      - 10.30

INDICE DELL'ANNO 2017     -12.10

Anno 2018

indice 1 ^ trimestre  12.74

indice 2^ trimestre  - 7.18

indice 3^trimestre   - 9,38

indice 4^trimestre   10,90

INDICE DELL'ANNO 2018     -1.54

Anno 2019

indice 1^trimestre  23.89

indice 2^trimestre - 9,43 

indice 3^trimestre -17,31

Indice 4^trimestre  2.41

INDICE DELL'ANNO 2019     -9.0 

Anno 2020

Indice 1^ trimestre - 10.47

Indice 2^ trimestre - 19.19

Indice 3^ trimestre - 9.43

Indice 4^ trimestre - 19,34

INDICE DELL'ANNO 2020 - 18,37

Anno 2021

Indice 1^ trimestre - 20,07

Indice 2^ trimestre - 31,14

Indice 3^ trimestre - 2,35

Indice 4^ trimestre  - 27,83

INDICE DELL'ANNO 2021 - 20,10

Anno 2022

Indice 1^ trimestre   -25,51

Indice 2^ trimestre   - 16,84

 

 

 

 

Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

  • "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
  • "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
  • "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
  • "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

 

 

 circolare 3 del 14/01/2015


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 15/01/2014
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazioneData ultima modifica: 05/07/2022 08:48:25
Inserita da adminVisualizzazioni: 1316
Top news: NoPrimo piano: No