Articolo 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni
di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che
disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per
via telematica
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