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 Articolo 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 

 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni 
di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti 
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che 
disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per 
via telematica

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